Corte di cassazione, sez. III civile
Sentenza 24 ottobre 2013 n. 24109
La paziente che si sottopone alla chiusura delle tube deve essere informata del margine di insuccesso insito nell’intervento.
L’informazione deve riguardare tanto il carattere irreversibile della sterilizzazione quanto il rischio di non sicuro risultato.
Rientra nel patrimonio delle conoscenze di un ginecologo, ma non di una paziente, il pericolo che la legatura delle tube, eseguita in occasione di un parto cesareo, essendo i tessuti edematosi, non assicuri l’irreversibilità della sterilizzazione e possa risultare inadeguata a impedire la discesa dell’ovulo una volta che i tessuti siano tornati in condizioni di normalità.