L’imprudenza e la negligenza del medico che aveva omesso di eseguire un esame istologico con conseguente successivo accertamento della malattia sono alla base della responsabilità confermata dalla Corte di Cassazione con condanna del chirurgo al risarcimento del danno.
La malattia, a giudizio del Supremo Collegio, avrebbe avuto ragionevoli possibilità di essere curata o comunque di ottenere un rallentamento del processo degenerativo, che tre anni dopo avrebbe invece condotto il paziente a una gravissima invalidità.
L’illecito omissivo è consistito nella violazione dell’obbligo di garanzia che è intrinseco nella liceità dell’atto di intervento chirurgico, con conseguente obbligo di provare le ragioni del mancato approfondimento diagnostico.
Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 278 del 13 gennaio 2015