di S. Marinello
Rischio Sanità n. 48 – marzo 2013
Tra gli elementi essenziali del contratto tra il “donatore” e la struttura sanitaria rientra la sussistenza di una garanzia assicurativa, la cui indispensabilità, richiesta dall’art. 5 della legge n. 458/67, trova conforto proprio nella peculiarità del contratto che, riguardando l’integrità della persona; la norma di cui all’art. 5 della legge n. 458/67 è norma di immediata attuazione e imperativa nel confronti della struttura sanitaria ritenuta idonea ad operare il trapianto, come si ricava dalla sua formulazione, quando prevede che il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti da altre leggi per i lavoratori dipendenti e autonomi in stato di infermità e recita “è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri, inerenti all’intervento operatorio e alla menomazione subìta”. Il contratto di espianto di un rene, nel suo momento genetico e funzionale, in riferimento al rapporto tra “donatore” e struttura sanitaria specialistica, è un contratto assimilabile a quello di prestazione d’opera, in cui la responsabilità del debitore sorge per l’inesatto adempimento della stessa.
continua...
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