L’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non può ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dalla Legge Balduzzi, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi; conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie;
Consiglio di Stato, sez. II, parere n. 486 del 19 febbraio 2015
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