Il secondo comma dell’art. 590-sexies cod. pen., articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa:
- rispetto delle linee guida
- o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali
- adeguate alla specificità del caso
nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse.
L’unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria può essere individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto; mentre non vi sono dubbi sulla non punibilità del medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una imperita applicazione di queste; con la precisazione che tale imperizia non deve essersi verificata nel momento della scelta della linea guida, giacché non potrebbe dirsi in tal caso di essere in presenza della linea guida adeguata al caso di specie, bensì nella fase esecutiva dell’applicazione.