di Samuele Marinello
Rischio Sanità n. 22 – Settembre 2006
Il medico che informa il paziente sull’urgenza dell’intervento non può essere ritenuto responsabile della sua eventuale morte se il paziente rifiuta di sottoporsi al trattamento sanitario.
Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 38852 del 21 ottobre 2005), respingendo il ricorso del pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione dal reato di omicidio colposo emessa nei confronti di un medico che aveva avvertito un suo paziente colpito da infarto della necessità di sottoporsi immediatamente ad un intervento, ottenendo un rifiuto, al quale era seguita la morte del paziente.
continua...
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