Va escluso il danno lamentato da un paziente che doveva sottoporsi a un programmato ciclo di chemioterapia da eseguirsi mediante catetere vescicale, rinviato di due giorni per l’assenza dell’infermiere; superfluo discutere circa l’esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario, non essendo configurabile alcun danno risarcibile.
Nessun risarcimento è dovuto al paziente che, recatosi in ospedale, subisca il rinvio della prestazione sanitaria per pochi giorni per mancanza di personale
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 1° ottobre 2019 n. 24514