Il complesso delle risultanze istruttorie depone per l’insussistenza di nesso causale tra la morte del feto e l’attività del personale sanitario
Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore danneggiato deve provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia con l’allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato; restando poi a carico del sanitario-debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, ovvero che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
continua...
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