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Anche nell’ àmbito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza

Cassazione penale sez. IV, 07/10/2014 n. 46336

Novembre 17, 2014 6:00 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni inerenti il coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e dall’altro delle contingenze del caso concreto.

Sono stati assolti, nella fattispecie, il medico di turno del pronto soccorso ortopedico e il medico di turno del pronto soccorso generale per la morte di un paziente trasportato presso la struttura sanitaria a seguito di incidente stradale a cui era stata tardivamente diagnosticata una imponente frattura alla milza così inibendo le tempestive, necessarie e risolutive attività terapeutiche.


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Anche nell’ àmbito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza Reviewed by on . Tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni inerenti il coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misu Tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni inerenti il coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misu Rating: 0

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