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Nei reati omissivi impropri, l’omittente riveste il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi

Cassazione penale sez. IV, 29 gennaio 2016 n. 3782

Marzo 24, 2016 12:07 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Di conseguenza, il dovere giuridico di agire ha un’estensione più ampia rispetto a quella che riguarda i reati omissivi propri includendo nel suo ambito anche l’impedimento dell’evento.

Nell’esplicazione logica della propria decisione, infine, il giudice dell’appello non ha trascurato di indicare come l’imputato abbia complessivamente sottovalutato la situazione del paziente, omettendo la compilazione della scheda valutativa e non considerando nemmeno i profili di allarme, fino a convincersi, su basi intuitive, sommarie o empiriche -proprio quelle che la predisposizione del protocollo voleva evitare-, di una minimezza dei fattori di rischio che, invece, lo screening omesso avrebbe potuto cospicuamente evidenziare. Se le doverose procedure fossero state rispettate, il medico non avrebbe potuto non classificare il paziente almeno come a “rischio medio” e adottare le connesse misure preventive, suggerite dal protocollo, oltre che da elementari logiche di scopo; ciò avrebbe impedito in radice che la situazione creatasi potesse determinarsi, con conseguente evitabilità dell’evento.

Secondo l’approdo della corte di appello, nel caso di specie, si è esclusa l’imprevedibilità dell’evento, convergendo, al contrario, sulla facile previsione di possibili cadute, tutti i criteri di giudizio che avrebbero dovuto guidare le scelte dell’imputato, se egli avesse operato correttamente; dal che consegue che assolutamente certa è l’esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta omissiva e la morte del paziente, derivata come ultimo degli effetti a catena da essa dipesi; effetti che non fu possibile neutralizzare nemmeno dopo un intervento chirurgico praticato in maniera ineccepibile.

Cassazione penale sez. IV, 29 gennaio 2016 n. 3782


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