Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il suddetto nesso tra condotta ed evento, la domanda dev’essere rigettata.
Nel caso oggetto di decisione, è stato negato il risarcimento a favore di una donna che aveva contratto l’epatite C in seguito a un intervento chirurgico, atteso che le altre operazioni subite in passato dalla stessa avevano messo in discussione il nesso causale tra operazione e malattia.