Il medico che opera all’interno della struttura sanitaria, poiché svolge un’attività a contenuto professionale, è tenuto nell’adempimento delle proprie obbligazioni, non già alla diligenza generica del buon padre di famiglia, bensì a quella più accurata e specifica del debitore qualificato, come prescrive l’art. 1176, comma 2 del codice civile; ciò comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica.
Tribunale Bologna sez. III, 13/10/2017 n. 2231