A una prima lettura della Legge Balduzzi (art. 3) risulta chiaro che due sono i tratti di nuova emersione: da un lato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva. Dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico.
Si tratta di novità di non poco conto.
La colpa penale, sia pure in un contesto limitato, assume ora una duplice configurazione.
continua...
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