di Samuele Marinello
Rischio Sanità n. 12 – Marzo 2004
“Intervento sicuro al 100 %”
L’obbligazione professionale assunta dal medico non può qualificarsi “di risultato” per il mero fatto di avere ad oggetto un intervento che non riveste natura strictu sensu terapeutica. In caso di interventi non terapeutici, il medico deve però fornire al
paziente un’informazione completa circa i rischi connessi all’intervento e, soprattutto, in merito alla ragionevole possibilità di raggiungere o meno il risultato sperato.
Dalla violazione di tale obbligo di informazione, distinto perciò da quello avente ad oggetto la mera esecuzione perita e diligente dell’intervento, potrà quindi derivare responsabilità contrattuale o aquiliana del sanitario per i danni che il paziente abbia
patito a causa dell’intervento effettuato (Tribunale di Brescia, 13 maggio 2003).
continua...
RISERVATO AGLI ABBONATI A RISCHIOSANITA'.it
REGISTRATI |