Il Ministero della salute risponde ex art. 2049 c.c. per i danni subiti a seguito di emotrasfusioni laddove sia accertata l’omissione dell’attività di vigilanza e controllo e sia altresì accertata la conoscenza oggettiva, con riferimento all’epoca di produzione del preparato e ai più alti livelli scientifici, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza che il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine, tra l’altro, alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati e risponde ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
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