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Il medico non può divulgare informazioni sulla salute e la religione del paziente

CEDU, sez. IV, ric.66490/09 del 27 febbraio 2018.

Marzo 15, 2018 9:54 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Dalle norme internazionali è possibile trarre il principio che i pazienti disabili e gli psichiatrici, trovandosi in uno stato di particolare debolezza, inferiorità e impotenza sono degni di maggiori e più serie tutele e che i medici hanno un dovere, anche etico, di riservatezza non potendo rivelare dati attinenti alla salute dei pazienti senza il loro consenso o l’ordine di un giudice; si veda, a tal proposito, la Convenzione Onu sui diritti dei disabili, Raccomandazioni del Parlamento del COE n.1235/94 e del Consiglio dei ministri del COE n.10/04 sulla tutela e i diritti delle persone affette da disturbi mentali e dei pazienti psichiatrici.


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