di Samuele Marinello
Rischio Sanità n. 11 – Dicembre 2003
Commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico dell’Asl addetto a un determinato servizio, il quale, pur essendo di turno, si renda irreperibile nell’intera
giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con un altro medico addetto ad un altro servizio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33062 del 5 agosto 2003. Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che il medico, conoscendo la natura e le caratteristiche del servizio, non poteva non prevedere le conseguenze della propria assenza, accettando così lipotesi che si verificassero.
continua...
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