L’imputato, nell’esercizio della sua funzione di medico di continuità assistenziale (ex guardia medica), si è uniformato alle linee guida dettate dall’accordo collettivo nazionale di medicina generale (segnatamente con l’art. 67), operando con coscienza e accortezza professionali inapprezzabili per gli effetti di cui al contestato art. 328 c.p. comma 1°, ribadendosi che il medico di turno territoriale non è tenuto a eseguire visite domiciliari per ogni paziente di cui gli si prospettino eventuali patologie sanitarie.
A mente dell’art. 67 dell’A.C.N. di medicina generale non rientra nei compiti del sanitario di guardia medica locale quello di assicurare il servizio di eventuale ospedalizzazione dei pazienti dai quali o nell’interesse dei quali egli viene contattato per motivi sanitari.
Se non può negarsi a un sanitario il compito di valutare con adeguato margine di discrezionalità tecnica (medico-scientifica), in base ai sintomi prospettatigli, la necessità o meno di effettuare la visita diretta del paziente, è del pari vero che tale discrezionalità è sindacabile dal giudice alla stregua dei dati di conoscenza storica acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, attraverso i quali si renda possibile accertare se l’esercizio del detto potere di valutazione del medico non sia stato apparente o estemporaneo, cioè mero pretesto per dissimulare l’inadempimento dei propri doveri funzionali
Cassazione penale sez. VI, 16/01/2015 n. 2266