Nel reato colposo omissivo improprio, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio.
Nel caso oggetto di giudizio entrambi i giudici di merito, tenuto conto degli esiti della perizia e delle consulenze svolte, hanno preso atto dell’esito incerto del giudizio controfattuale, in quanto, ipotizzata come realizzata la condotta dovuta, non è risultato provato che l’evento mortale si sarebbe evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.
In particolare dalla sentenza impugnata si rileva che il perito del giudice, dopo avere precisato che la condotta non era stata certo diligente, aveva constatato come dagli atti non si potesse dedurre, il giorno del primo ricovero, la presenza di una sintomatologia di infarto intestinale che notoriamente è subdola e non evidente.
continua...
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