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Malpractice medica: nel regime precedente alla legge n. 24 del 2017, in caso di colpa esclusiva del medico la responsabilità va ripartita paritariamente tra struttura e sanitario

Tribunale di Milano, sentenza del 31/01/2020 n. 871

Marzo 26, 2020 1:02 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

In  caso di danni da malpractice medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell’ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev’essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata.


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