La volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi, comporta l’interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l’evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l’evento deve essere ricollegato in nesso eziologico.
Laddove lo studente contragga una malattia all’interno dell’ospedale nel quale sta svolgendo il tirocinio, non vi è responsabilità della struttura laddove questa abbia posto in essere la profilassi a tutela della sua integrità psico-fisica consistente nella somministrazione di un vaccino.
L’obbligo di sicurezza che grava sull’imprenditore e sulle amministrazioni pubbliche è assunto non solo nei confronti dei lavoratori subordinati ma anche rispetto ad altre categorie di soggetti che, a vario titolo, si vengono a porre in relazione con i luoghi di lavoro.
La normativa antinfortunistica, infatti, tutela chiunque svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 2, lett. a) d.lgs. n. 81/2008 che, sebbene non applicabile alla fattispecie ratione temporis, riprende la definizione già contenuta nell’art. 3 del d.P.R. n. 547/1955 e nell’art. 3 del d.P.R. n. 303/1956).
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