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L’operatore sanitario ospedaliero deve ritenersi responsabile dell’illecito di omissione di atti d’ufficio se si rifiuta di recarsi in ospedale

Cassazione penale sez. VI, 27/10/2015 n. 47206

Gennaio 14, 2016 2:26 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

La Corte, affrontando una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha ritenuto che risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario ospedaliero, in servizio di pronta reperibilità, che, chiamato dal medico già presente nel nosocomio, si rifiuta di recarsi in ospedale, sul presupposto che non sarebbe ravvisabile alcuna situazione di urgenza. (Sez. 6, sentenza n. 12376 del 13.02.2013); nella motivazione di questa sentenza, si è precisato che il sanitario in servizio di pronta reperibilità non ha alcuna possibilità di sindacare la necessità e l’urgenza della chiamata.


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