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L’obbligo del Ministero di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute umana

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 31 gennaio 2019 n. 2790

Marzo 28, 2019 1:30 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso a essere oggetto di trasfusione.

Il Ministero, che già conosceva l’esistenza del rischio di trasmissione delle malattie epatiche per via ematica dai primi anni ‘60, aveva l’obbligo di esercitare il controllo e la vigilanza sulla sicurezza del sangue, adottando le misure di massima prevenzione all’epoca esistenti e, in particolare, la determinazione delle transaminasi ALT e il metodo dell’anti Hbc-Ag quale mezzo di rilevazione implicita del virus dell’HCV.

Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.

Le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che gli obblighi del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo derivano da una pluralità di fonti normative. Possono al riguardo, in particolare, indicarsi:

  • la L. n. 296 del 1958, art. 1, che attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;
  • la L. n. 592 del 1967, art. 1, che attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, la preparazione, la conservazione, la distribuzione del 4 sangue umano per uso trasfusionale, nonché la preparazione dei suoi derivati, e per l’esercizio della relativa vigilanza;
  • la L. n. 592 del 1967, art. 20, che attribuisce al Ministero il compito di proporre l’emanazione di norme relative all’organizzazione, al funzionamento dei servizi trasfusionali, alla raccolta, alla conservazione e all’impiego dei derivati, alla determinazione dei requisiti e dei controlli cui debbono essere sottoposti;

    continua...

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