Nella responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, in base alla regola di cui all’art. 1218 c.c. il paziente-creditore ha il mero onere di provare il contratto e allegare il relativo inadempimento o inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, e la relativa gravità.
In ambito contrattuale -come del pari ai fini della responsabilità extracontrattuale-, la colpa in realtà si sostanzia – oltre che nell’inosservanza di leggi regolamenti, regole e discipline – nell’obiettiva violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia -colpa obiettiva- al cui rispetto il debitore – nonché il soggetto nei comuni rapporti della vita comune di relazione, in tal caso valendo a distinguere tra comportamenti obiettivamente leciti e illeciti- deve improntare la propria condotta.
La diligenza segna dunque la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile -anche- extracontrattuale e obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall’evento causalmente ascrivibile alla condotta negligente, e pertanto illecita.
continua...
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