Linee guida e buone pratiche accreditate
L’art. 3, comma primo, D.L. 13 settembre 2012 n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189, nel prevedere che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, fermo restando, in tali casi, l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale àmbito, l’irrilevanza della colpa lieve.
Tribunale di Arezzo, 11/07/2016 n. 845