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L’indennizzo del danno è dovuto anche se il vaccino non è obbligatorio

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 10 maggio 2018, n. 11339

Maggio 22, 2018 12:07 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 695, va riconosciuto il diritto all’indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, tenuto conto dell’art. 5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n. 119, con applicazione del termine triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992.

Con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, è stato riconosciuto un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 2043 cod. civ. da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria.

Il legislatore del 1992 (art. 1, comma 1, legge n.210 cit.) ha introdotto nell’ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica.


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