La complessiva valutazione della Corte territoriale si innesta su un giudizio prognostico, concretamente fondato anche sul “quadro complessivo, sia in termini di diagnosi dei processi morbosi, che di manifestazione della evoluzione clinico-terapeutica”.
Sicché, aderendo alle conclusioni della c.t.u., il giudice di secondo grado ha posto in rilievo sia la “esattezza delle prestazioni di cura e di assistenza fornite” alla paziente (espletamento degli esami ematici; indagine esofago/gastro/duodenoscopica; elettrocardiogramma; somministrazione continua di gastroprotettore e di idratazione), sia le “condizioni generali della stessa” (reputate, anche in riferimento al fatto che il giorno precedente alla morte “la paziente era stata alzata e posta in poltrona”, non “particolarmente compromesse da lasciare prevedere in concreto un decesso nel breve volgere di poco di 24-36 ore”; condizioni generali che, peraltro, “rendevano …dubbio il ricorso a provvedimenti di tipo chirurgico”) , sia, infine, “l’improvviso aggravamento” di tali condizioni, tale da determinare il decesso della medesima paziente in un “breve volgere di tempo”.
Il ragionamento seguito dal giudice del merito – che è armonico rispetto al principio, consolidato, per cui l’indagine deve condurre a verificare la diligenza e perizia della condotta professionale e che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Nè risultano concludenti le critiche in ordine alla carenza di interventi terapeutici per “fronteggiare l’emorragia” insorta successivamente e, segnatamente, di quelli trasfusionali e chirurgici, giacché il giudizio di imprevedibilità dell’evento esiziale (e, quindi, di assenza di colpa da parte dei sanitari) è stato plausibilmente correlato alla circostanza della repentinità dello stesso evento in rapporto alle condizioni generali e non “particolarmente compromesse” della paziente ed al fatto che soltanto un “ulteriore abbassamento dei valori di ematocrito ed emoglobina” avrebbe indotto i medici ad attivarsi, così da palesare in modo evidente che neppure lo stato di tali valori, allorché da ultimo riscontrati, si presentava particolarmente critico.
Cassazione civile sez. III, 29/05/2015 n. 11149