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Libro Quarto -Titolo VIII Dell’arricchimento senza causa

Marzo 28, 2014 11:06 am by: Category: Codice Civile Leave a comment A+ / A-

Titolo VIII
Dell’arricchimento senza causa

 

Art. 2041.
Azione generale di arricchimento.

 

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

 

Art. 2042.
Carattere sussidiario dell’azione.

 

L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.

 

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