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Libro Quarto – Titolo III Dei singoli contratti – parte seconda

Marzo 27, 2014 12:00 pm by: Category: Codice Civile Leave a comment A+ / A-

Capo X
Del contratto di agenzia

 

Art. 1742.
Nozione.

 

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

 

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

 

Art. 1743.
Diritto di esclusiva.

 

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

 

Art. 1744.
Riscossioni.

 

L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

 

Art. 1745.
Rappresentanza dell’agente.

 

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.

 

L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.

 

Art. 1746.
Obblighi dell’agente.

 

Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.

 

Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

 

È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.

 

Art. 1747.
Impedimento dell’agente.

 

L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

 

Art. 1748.
Diritti dell’agente.

 

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

 

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.

 

L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

 

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

 

Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

 

L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.

 

L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.

 

Art. 1749.
Obblighi del preponente.

 

Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

 

Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.

 

L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

 

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

 

Art. 1750.
Durata del contratto o recesso.

 

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

 

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

 

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

 

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.

 

Art. 1751.
Indennità in caso di cessazione del rapporto.

 

All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

 

l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

 

il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

 

L’indennità non è dovuta:

 

quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

 

quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

 

quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

 

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

 

La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

 

L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

 

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.

 

L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.

 

 

Art. 1751-bis.
Patto di non concorrenza.

 

Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

 

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

 

1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complesssivo nello stesso periodo;

 

2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

 

3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;

 

4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

 

Art. 1752.
Agente con rappresentanza.

 

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

 

Art. 1753.
Agenti di assicurazione.

 

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.

Capo XI
Della mediazione

 

Art. 1754.
Mediatore.

 

È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

 

 

Art. 1755.
Provvigione.

 

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.

 

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

 

Vedi: Laura Biarella, Per la provvigione non basta il contratto, occorre effettiva attività di mediazione, Tribunale Taranto, sez. II, sentenza 27 luglio 2013, n. 1574.
_______________

 

Art. 1756.
Rimborso delle spese.

 

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.

 

Art. 1757.
Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

 

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

 

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

 

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità.

 

Art. 1758.
Pluralità di mediatori.

 

Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

 

Art. 1759.
Responsabilità del mediatore.

 

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

 

Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

 

 

Art. 1760.
Obblighi del mediatore professionale.

 

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

 

1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull’identità della merce;

 

2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l’indicazione della serie e del numero;

 

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

 

Art. 1761.
Rappresentanza del mediatore.

 

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

 

Art. 1762.
Contraente non nominato.

 

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde della esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

 

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

 

Art. 1763.
Fideiussione del mediatore.

 

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

 

Art. 1764. Sanzioni.

 

Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5 a € 516

 

Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

 

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.

 

Art. 1765.
Leggi speciali.

 

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Capo XII
Del deposito

 

Sezione I
Del deposito in generale

 

Art. 1766.
Nozione.

 

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

 

 

Art. 1767.
Presunzione di gratuità.

 

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.

 

 

Art. 1768.
Diligenza nella custodia.

 

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

 

Art. 1769.
Responsabilità del depositario incapace.

 

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo.

 

Art. 1770.
Modalità della custodia.

 

Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

 

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.

 

Art. 1771.
Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.

 

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario.

 

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

 

Art. 1772.
Pluralità di depositanti e di depositari.

 

Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

 

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.

 

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

 

Art. 1773.
Terzo interessato nel deposito.

 

Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

 

Art. 1774.
Luogo di restituzione e spese relative.

 

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

 

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

 

Art. 1775.
Restituzione dei frutti.

 

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

 

Art. 1776.
Obblighi dell’erede del depositario.

 

L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.

 

Art. 1777.
Persona a cui deve essere restituita la cosa.

 

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

 

Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

 

Art. 1778.
Cosa proveniente da reato.

 

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziare il deposito fatto presso di sé.

 

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

 

Art. 1779.
Cosa propria del depositario.

 

Il depositario è liberato da ogni obbligazione se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

 

Art. 1780.
Perdita non imputabile della detenzione della cosa.

 

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

 

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.

 

Art. 1781.
Diritti del depositario.

 

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

 

Art. 1782.
Deposito irregolare.

 

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie e qualità.

 

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

 

Sezione II
Del deposito in albergo

 

Art. 1783.
Responsabilità per le cose portate in albergo.

 

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

 

Sono considerate cose portate in albergo:

 

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;

 

2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;

 

3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

 

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

 

                                                                                 Art. 1784.

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore.

 

La responsabilità dell’albergatore è illimitata:

 

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

 

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.

 

L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

 

L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

 

 

Art. 1785.
Limiti di responsabilità.

 

L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

 

1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

 

2) a forza maggiore;

 

3) alla natura della cosa.

 

Art. 1785-bis.
Responsabilità per colpa dell’albergatore.

 

L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

 

Art. 1785-ter.
Obbligo di denuncia del danno.

 

Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.

 

Art. 1785-quater.
Nullità.

 

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.

 

Art. 1785-quinquies.
Limiti di applicazione.

 

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né gli animali vivi.

 

Art. 1786.
Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

 

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

 

Sezione III
Del deposito nei magazzini generali

 

Art. 1787.
Responsabilità dei magazzini generali.

 

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.

 

Art. 1788.
Diritti del depositante.

 

Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.

 

Art. 1789.
Vendita delle cose depositate.

 

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’articolo 1515.

 

Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

 

Art. 1790.
Fede di deposito.

 

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.

 

La fede di deposito deve indicare:

 

1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;

 

2) il luogo del deposito;

 

3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;

 

4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

 

Art. 1791.
Nota di pegno.

 

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.

 

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro o matrice, da conservarsi presso i magazzini.

 

Art. 1792.
Intestazione e circolazione dei titoli.

 

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

 

Art. 1793.
Diritti del possessore.

 

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

 

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

 

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.

 

Art. 1794.
Prima girata della nota di pegno.

 

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.

 

La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

 

Art. 1795.
Diritti del possessore della sola fede di deposito.

 

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

 

Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

 

Art. 1796.
Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.

 

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere la cosa depositata in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

 

Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

 

Art. 1797.
Azione nei confronti dei giranti.

 

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

 

I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.

 

Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

 

Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni.

Capo XIII
Del sequestro convenzionale

 

Art. 1798.
Nozione.

 

Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.

 

Art. 1799.
Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.

 

Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

 

Art. 1800.
Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro.

 

Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito.

 

Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

 

Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.

 

Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

 

Art. 1801.
Liberazione del sequestratario.

 

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

 

Art. 1802.
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario.

 

Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.

Capo XIV
Del comodato

 

Art. 1803.
Nozione.

 

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

 

Il comodato è essenzialmente gratuito.

 

 

Art. 1804.
Obbligazioni del comodatario.

 

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

 

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

 

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

 

Art. 1805.
Perimento della cosa.

 

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

 

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.

 

Art. 1806.
Stima.

 

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

 

Art. 1807.
Deterioramento per effetto dell’uso.

 

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

 

Art. 1808.
Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie.

 

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

 

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

 

Art. 1809.
Restituzione.

 

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

 

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

 

Art. 1810.
Comodato senza determinazione di durata.

 

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

 

Art. 1811.
Morte del comodatario.

 

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa.

 

Art. 1812.
Danni al comodatario per vizi della cosa.

 

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Capo XV
Del mutuo

 

Art. 1813.
Nozione.

 

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

 

Art. 1814.
Trasferimento della proprietà.

 

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.

 

Art. 1815.
Interessi.

 

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.

 

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

 

Art. 1816.
Termine per la restituzione fissato dalle parti.

 

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

 

Art. 1817.
Termine per la restituzione fissato dal giudice.

 

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

 

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

 

Art. 1818.
Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.

 

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

 

Art. 1819.
Restituzione rateale.

 

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.

 

Art. 1820.
Mancato pagamento degli interessi.

 

Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

 

Art. 1821.
Danni al mutuatario per vizi delle cose.

 

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

 

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

 

Art. 1822.
Promessa di mutuo.

 

Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

Capo XVI
Del conto corrente

 

Art. 1823.
Nozione.

 

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

 

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.

 

Art. 1824.
Crediti esclusi dal conto corrente.

 

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

 

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

 

Art. 1825.
Interessi.

 

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

 

Art. 1826.
Spese e diritti di commissione.

 

L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

 

Art. 1827.
Effetti dell’inclusione nel conto.

 

L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

 

Se l’atto è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

 

Art. 1828.
Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.

 

Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

 

La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

 

Art. 1829.
Crediti verso terzi.

 

Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

 

Art. 1830.
Sequestro o pignoramento del saldo.

 

Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento.

 

Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.

 

Art. 1831.
Chiusura del conto.

 

La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

 

Art. 1832.
Approvazione del conto.

 

L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.

 

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

 

 

Art. 1833.
Recesso dal contratto.

 

Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

 

In caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

 

Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 1831.

Capo XVII
Dei contratti bancari

 

Sezione I
Dei depositi bancari

 

Art. 1834.
Depositi di danaro.

 

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria,, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

 

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

 

Art. 1835.
Libretto di deposito a risparmio.

 

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

 

Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

 

È nullo ogni patto contrario.

 

 

Art. 1836.
Legittimazione del possessore.

 

Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata anche se questi non è il depositante.

 

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

 

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

 

[Art. 1837. (1)
Libretti in favore di minori.]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 8 marzo 1975, n. 39.

 

Art. 1838.
Deposito di titoli in amministrazione.

 

La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

 

Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

 

Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

 

È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.

 

Sezione II
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza

 

Art. 1839.
Cassette di sicurezza.

 

Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

 

 

Art. 1840.
Apertura della cassetta.

 

Se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.

 

In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

 

Art. 1841.
Apertura forzata della cassetta.

 

Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all’intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta. L’intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

 

L’apertura si esegue con l’assistenza di un notaio all’uopo designato e con le cautele che il tribunale ritiene opportune.

 

Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

 

Sezione III
Dell’apertura di credito bancario

 

Art. 1842.
Nozione.

 

L’apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

 

Art. 1843.
Utilizzazione del credito.

 

Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.

 

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.

 

Art. 1844.
Garanzia.

 

Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca.

 

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

 

Art. 1845.
Recesso dal contratto.

 

Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

 

Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

 

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

 

Sezione IV
Dell’anticipazione bancaria

 

Art. 1846.
Disponibilità delle cose date in pegno.

 

Nell’anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.

 

Art. 1847.
Assicurazione delle merci.

 

La banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso.

 

Art. 1848.
Spese di custodia.

 

La banca oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.

 

Art. 1849.
Ritiro dei titoli o delle merci.

 

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell’articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.

 

Art. 1850.
Diminuzione della garanzia.

 

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’articolo 2797.

 

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

 

Art. 1851.
Pegno irregolare o garanzia di anticipazione.

 

Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.

 

Sezione V
Delle operazioni bancarie in conto corrente

 

Art. 1852.
Disposizione da parte del correntista.

 

Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

 

Art. 1853.
Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti.

 

Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

 

Art. 1854.
Conto corrente intestato a più persone.

 

Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

 

Art. 1855.
Operazione a tempo indeterminato.

 

Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

 

Art. 1856.
Esecuzione d’incarichi.

 

La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

 

Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.

 

Art. 1857.
Norme applicabili.

 

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

 

Sezione VI
Dello sconto bancario

 

Art. 1858.
Nozione.

 

Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

 

Art. 1859.
Sconto di cambiali.

 

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

 

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

 

Art. 1860.
Sconto di tratte documentate.

 

La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo possesso.

Capo XVIII
Della rendita perpetua

 

Art. 1861.
Nozione.

 

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

 

La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

 

Art. 1862.
Norme applicabili.

 

L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.

 

L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.

 

Art. 1863.
Rendita fondiaria e rendita semplice.

 

È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.

 

Art. 1864.
Garanzia della rendita semplice.

 

La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile; altrimenti il capitale è ripetibile.

 

Art. 1865.
Diritto di riscatto della rendita perpetua.

 

La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

 

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

 

Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere l’anno.

 

Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

 

Art. 1866.
Esercizio del riscatto.

 

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.

 

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

 

Art. 1867.
Riscatto forzoso.

 

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:

 

1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;

 

2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;

 

3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.

 

Art. 1868.
Riscatto per insolvenza del debitore.

 

Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

 

Art. 1869.
Altre prestazioni perpetue.

 

Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.

 

Art. 1870.
Ricognizione.

 

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente.

 

Art. 1871.
Rendite dello Stato.

Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo Stato.

 

Capo XIX
Della rendita vitalizia

 

Art. 1872.
Modi di costituzione.

 

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di capitale.

 

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

 

Art. 1873.
Determinazione della durata.

 

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

 

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone.

 

Art. 1874.
Costituzione a favore di più persone.

 

Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

 

Art. 1875.
Costituzione a favore di un terzo.

 

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.

 

Art. 1876.
Rendita costituita su persone già defunte.

 

Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.

 

Art. 1877.
Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso.

 

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

 

Art. 1878.
Mancanza di pagamento delle rate scadute.

 

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

 

Art. 1879.
Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta.

 

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.

 

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

 

Art. 1880.
Modalità del pagamento della rendita.

 

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.

 

Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.

 

Art. 1881.
Sequestro o pignoramento della rendita.

 

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

Capo XX
Dell’assicurazione

 

Sezione I
Disposizioni generali

 

Art. 1882.
Nozione.

 

L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

 

 

Art. 1883.
Esercizio delle assicurazioni.

 

L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

 

Art. 1884.
Assicurazioni mutue.

 

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

 

Art. 1885.
Assicurazioni contro i rischi della navigazione.

 

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione.

 

Art. 1886.
Assicurazioni sociali.

 

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

 

Art. 1887.
Efficacia della proposta
.

 

La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.

 

Art. 1888.
Prova del contratto.

 

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

 

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

 

L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

 

Art. 1889.
Polizze all’ordine e al portatore.

 

Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione.

 

Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato.

 

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine.

 

Art. 1890.
Assicurazione in nome altrui.

 

Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

 

Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

 

Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

 

Art. 1891.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

 

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

 

I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

 

All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

 

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

 

Art. 1892.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

 

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

 

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

 

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

 

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

 

 

Art. 1893.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

 

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

 

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

 

Art. 1894.
Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

 

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

 

Art. 1895.
Inesistenza del rischio.

 

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

 

Art. 1896.
Cessazione del rischio durante l’assicurazione.

 

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

 

Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

 

Art. 1897.
Diminuzione del rischio.

 

Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

 

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

 

Art. 1898.
Aggravamento del rischio.

 

Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

 

L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

 

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

 

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

 

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

 

Art. 1899. Durata dell’assicurazione.

 

L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale (1). In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1).

 

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

 

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

 

 

 

(1) L’originario secondo periodo di questo comma che recitava: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.” È stato così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall’art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99.

 

 

Art. 1900.
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti.

 

L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

 

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.

 

Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

 

Art. 1901.
Mancato pagamento del premio.

 

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

 

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

 

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

 

 

 

 

Art. 1902.
Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.

 

La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

 

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

 

Art. 1903.
Agenti di assicurazione.

 

Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge.

 

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto.

 

Sezione II
Dell’assicurazione contro i danni

 

Art. 1904.
Interesse all’assicurazione.

 

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

 

Art. 1905.
Limiti del risarcimento.

 

L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.

 

L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

 

Art. 1906.
Danni cagionati da vizio della cosa.

 

Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.

 

Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

 

Art. 1907.
Assicurazione parziale.

 

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

 

Art. 1908.
Valore della cosa assicurata.

 

Nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

 

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

 

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

 

Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

 

Art. 1909.
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.

 

L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

 

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

 

Art. 1910.
Assicurazione presso diversi assicuratori.

 

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

 

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

 

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

 

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

 

 

Art. 1911.
Coassicurazione.

 

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

 

Art. 1912.
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.

 

Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

 

Art. 1913.
Avviso all’assicuratore in caso di sinistro.

 

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

 

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

 

Art. 1914.
Obbligo di salvataggio.

 

L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

 

Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

 

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

 

L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

 

L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

 

Art. 1915.
Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio.

 

L’assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

 

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

 

Vedi Elisa Cinini, Assicurazioni: l’obbligo di denuncia riguarda il sinistro, non le sue modalità, Tribunale Rovigo, sez. Adria, sentenza 11 aprile 2013.

 

Art. 1916. (1)
Diritto di surrogazione dell’assicuratore.

 

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.

 

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (2). (3)

 

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

 

 

 

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 1991, n. 356, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.
(3) Comma così modificato dall’art. 91, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

 

 

Art. 1917.
Assicurazione della responsabilità civile.

 

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

 

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

 

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

 

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

 

 

 

 

Art. 1918.
Alienazione delle cose assicurate.

 

L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

 

L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.

 

I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

 

L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

 

Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto.

 

Sezione III
Dell’assicurazione sulla vita

 

Art. 1919.
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

 

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

 

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

 

Art. 1920.
Assicurazione a favore di un terzo.

 

È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

 

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

 

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

 

Art. 1921.
Revoca del beneficio.

 

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

 

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.

 

Art. 1922.
Decadenza dal beneficio.

 

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato.

 

Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 800.

 

Art. 1923.
Diritti dei creditori e degli eredi.

 

Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

 

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.

 

Art. 1924.
Mancato pagamento dei premi.

 

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

 

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

 

Art. 1925.
Riscatto e riduzione della polizza.

 

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.

 

Art. 1926.
Cambiamento di professione dell’assicurato.

 

I cambiamenti di professione o di attività dell’assicurato non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione.

 

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

 

Se l’assicurato, dà notizia dei suddetti cambiamenti all’assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

 

Se l’assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l’assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

 

Se l’assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell’assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto. Il silenzio dell’assicurato vale come adesione alla proposta dell’assicuratore.

 

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

 

Art. 1927.
Suicidio dell’assicurato.

 

In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

 

L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

 

Sezione IV
Della riassicurazione

 

Art. 1928.
Prova.

 

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

 

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

 

Art. 1929.
Efficacia del contratto.

 

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

 

Art. 1930.
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa.

 

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

 

Art. 1931.
Compensazione dei crediti e debiti.

 

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

 

Sezione V
Disposizioni finali

 

Art. 1932.
Norme inderogabili.

 

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

 

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Capo XXI
Del giuoco e della scommessa

 

Art. 1933.
Mancanza di azione.

 

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

 

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

 

Art. 1934.
Competizioni sportive.

 

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

 

Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

 

Art. 1935.
Lotterie autorizzate.

 

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

Capo XXII
Della fideiussione

 

Sezione I
Disposizioni generali

 

Art. 1936.
Nozione.

 

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

 

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

 

 

Art. 1937.
Manifestazione della volontà.

 

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

 

Art. 1938.
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.

 

La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.

 

Art. 1939.
Validità della fideiussione.

 

La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

 

Art. 1940.
Fideiussore del fideiussore.

 

La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

 

Art. 1941.
Limiti della fideiussione.

 

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

 

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

 

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

 

Art. 1942.
Estensione della fideiussione.

 

Salvo patto contrario, la fideiussione, si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

 

Art. 1943.
Obbligazione di prestare fideiussione.

 

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

 

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

 

Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore

 

Art. 1944.
Obbligazione del fideiussore.

 

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

 

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

 

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

 

 

Art. 1945.
Eccezioni opponibili dal fideiussore.

 

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

 

 

Art. 1946.
Fideiussione prestata da più persone.

 

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

 

Art. 1947.
Beneficio della divisione.

 

Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.

 

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

 

Art. 1948.
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.

 

Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

 

Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

 

Art. 1949.
Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.

 

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

 

Art. 1950.
Regresso contro il debitore principale.

 

Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.

 

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

 

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.

 

Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.

 

Art. 1951.
Regresso contro più debitori principali.

 

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

 

Art. 1952.
Divieto di agire contro il debitore principale.

 

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.

 

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento.

 

In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.

 

Art. 1953.
Rilievo del fideiussore.

 

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

 

1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;

 

2) quando il debitore è divenuto insolvente;

 

3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;

 

4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;

 

5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

 

Sezione IV
Dei rapporti tra più fideiussori

 

Art. 1954.
Regresso contro gli altri fideiussori.

 

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299.

 

Sezione V
Dell’estinzione della fideiussione

 

Art. 1955.
Liberazione del fideiussore per fatto del creditore.

 

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

 

 

Art. 1956.
Liberazione del fideiussore per obbligazione
futura.

 

Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

 

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

 

Art. 1957.
Scadenza dell’obbligazione principale.

 

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

 

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

 

In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

 

L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

Capo XXIII
Del mandato di credito

 

Art. 1958.
Effetti del mandato di credito.

 

Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

 

Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi, ma chi l’ha conferito può revocarlo, salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte.

 

Art. 1959.
Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo.

 

Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

 

Si applica inoltre la disposizione dell’articolo 1956.

Capo XXIV
Dell’anticresi

 

Art. 1960.
Nozione.

 

L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

 

Art. 1961.
Obblighi del creditore anticretico.

 

Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.

 

Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti.

 

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore purché non abbia rinunziato a tale facoltà.

 

Art. 1962.
Durata dell’anticresi.

 

L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

 

In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

 

Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

 

Art. 1963.
Divieto del patto commissorio.

 

È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

 

Art. 1964.
Compensazione dei frutti con gli interessi.

 

Salva la disposizione dell’articolo 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.

Capo XXV
Della transazione

 

Art. 1965.
Nozione.

 

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

 

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

 

1) Cfr. sul tema la formula “Accordo transattivo tra avvocato e cliente in caso di responsabilità professionale” tratta da FormularioCivile.it.

 

Art. 1966.
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.

 

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

 

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disciplina delle parti.

 

Art. 1967.
Prova.

 

La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’articolo 1350.

 

Art. 1968.
Transazione sulla falsità di documenti.

 

La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

 

Art. 1969.
Errore di diritto.

 

La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.

 

Art. 1970.
Lesione.

 

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

 

Art. 1971.
Transazione su pretesa temeraria.

 

Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere l’annullamento della transazione.

 

Art. 1972.
Transazione su un titolo nullo.

 

E’ nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

 

Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

 

Art. 1973.
Annullabilità per falsità di documenti.

 

È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

 

Art. 1974.
Annullabilità per cosa giudicata.

 

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di esse non avevano notizia.

 

Art. 1975.
Annullabilità per scoperta di documenti.

 

La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte.

 

La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.

 

Art. 1976.
Risoluzione della transazione per inadempimento.

 

La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

Capo XXVI
Della cessione dei beni ai creditori

 

Art. 1977.
Nozione.

 

La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

 

Art. 1978.
Forma.

 

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

 

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.

 

Art. 1979.
Poteri dei creditori cessionari.

 

L’amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

 

Art. 1980.
Effetti della cessione.

 

Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

 

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

 

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.

 

Art. 1981.
Spese.

 

I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l’importo sul ricavato di essa.

 

Art. 1982.
Riparto.

 

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.

 

Art. 1983.
Controllo del debitore.

 

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.

 

Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

 

Art. 1984.
Liberazione del debitore.

 

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

 

Art. 1985.
Recesso dal contratto.

 

Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

 

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.

 

Art. 1986.
Annullamento e risoluzione del contratto.

 

La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

 

La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

 

Libro Quarto – Titolo III Dei singoli contratti – parte seconda Reviewed by on . Capo X Del contratto di agenzia   Art. 1742. Nozione.   Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell Capo X Del contratto di agenzia   Art. 1742. Nozione.   Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell Rating: 0

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