Corte di cassazione, sez. V penale, sentenza 22 dicembre 2011 n. 48074
Non integra lesione personale la condotta del medico che sottoponga il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato concluso con esito positivo, con miglioramento delle condizioni del paziente.
Requisiti della causa di giustificazione concernente l’attività medico-chirurgica sono la condotta istituzionalmente rivolta a curare e a rimuovere un male e il consenso informato del paziente.
Nel caso in cui, invece, i requisiti essenziali di cui al punto precedente manchino del tutto, si configura il reato di lesioni personali.