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Legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell’urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza del 16 luglio 2019 n. 19024

Agosto 19, 2019 1:55 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Con riguardo all’assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all’estero, il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell’eccezionale gravità e urgenza delle cure stesse.

La cornice in cui si inscrive il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero presso centri di alta specializzazione, è costituita dalle fonti normative, di rango primario e secondario, di seguito indicate.

La L. 23 ottobre 1985, n. 595 (recante Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) prevede all’art. 3, comma quinto: con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario.

Il D.M. 3 novembre 1989, adottato in esecuzione della delega, fissa (art. 2) le tipologie delle prestazioni erogabili, precisando che devono possedere specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e non debbono essere ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani, specificando che considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell’assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure; delinea (art. 5) la definizione di centro di altissima specializzazione nella struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standard, criteri e definizioni propri dell’ordinamento sanitario italiano.


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