Nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tuttavia tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e dall’altro delle contingenze del caso concreto.
Nella fattispecie in esame tale apprezzamento è stato correttamente compiuto.
Non solo si è mostrato che le probabilità di successo della terapia appropriata sono correlate alla tempestività dell’intervento terapeutico; ma si è correttamente aggiunto che nel caso in esame l’ora notturna e le conclamate deficienze organizzative della struttura sanitaria rendevano sostanzialmente impossibile un intervento tempestivo; tale argomentazione non è astratta ma scende correttamente a puntualmente analizzare le scansioni temporali; dunque, l’apprezzamento è immune da vizi logici o giuridici.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 10 novembre 2014 n. 46336