IL CASO
Il Tribunale aveva ritenuto che i medici avessero erroneamente interpretato il quadro clinico del paziente, e colposamente ridotto la posologia del farmaco antitrombotico a base di eparina e che, se fosse stata somministrata eparina in dose adeguata, la trombosi venosa profonda non si sarebbe verificata con ragionevole probabilità.
La Corte d’Appello, a cui i medici si sono rivolti, ha confermato la condanna ritenendo insussistente sia la colpa che il nesso di causa rispetto all’insufficiente somministrazione di eparina, mentre con riferimento alla seconda condotta (tardive diagnosi e cura della trombosi venosa profonda) ritenne sussistente la colpa, ma non il nesso di causa.
La Corte di Cassazione ha però precisato che, se una condotta è diligente quando conforme alle linee-guida, è anche vero che una condotta può essere diligente anche se non si attiene alle linee-guida e può non esserlo anche se vi si attiene, quando le particolarità del caso di specie impongano di agire in altro modo.
Le linee-guida non sono infatti un parametro rigido e insuperabile di valutazione del comportamento del medico, e non può essere corretta la scelta di una sentenza in cui il giudice abbia ritenuto in assoluto colposa la condotta del sanitario che abbia agito senza rispettare le linee-guida.
continua...
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