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Le linee guida imponevano specifiche manovre che l’imputato ha omesso di attuare Mentre sono state realizzate attività del tutto inappropriate rispetto alla situazione concreta

Cassazione penale sez. IV, 02/04/2019 n. 19386

Maggio 30, 2019 12:23 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito; non di rado, la soluzione del caso posto all’attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l’impiego della prova scientifica, e viene a dipendere dall’affidabilità delle informazioni che, attraverso l’indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo.

Si tratta di questione di centrale rilevanza nell’indagine fattuale, giacchè costituisce parte integrante del giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni di ordine extragiuridico emerse nel processo.

Il giudice deve, pertanto, dar conto del controllo esercitato sull’affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l’imparzialità e l’autorevolezza scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali.

Il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorchè gli sia richiesto dalla natura della questione, l’una piuttosto che l’altra tesi scientifica, purchè dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire.

Approfondendo lo studio del tema in esame, la Corte regolatrice ha da ultimo precisato che nei casi caratterizzati dalla contrapposizione di orientamenti in seno alla stessa comunità scientifica di riferimento, soccorre l’espletamento di perizia dibattimentale (Sez. 4, n. 1886 del 03/10/2017 – dep. 17/01/2018).

Invero, nei casi di compresenza, nel quadro probatorio, di elementi di natura tecnico-scientifica di segno opposto e di non univoca significazione dimostrativa, il giudice di merito dispone dello strumento privilegiato, dato dalla perizia, da espletarsi nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi consulenti tecnici.

L’art. 220 c.p.p., prevede, infatti, l’espletamento della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica.

La specificità delle competenze va rapportata alle conoscenze ordinarie di comune diffusione, secondo il parametro dell’uomo medio.


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