La legge n. 189/2012, c.d. legge Balduzzi, nel convertire il D.L. 158 del 2012, ha stabilito nell’art. 3 che L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
Tale disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento una rilevante novità in quanto è stato attribuito al grado della colpa non più solo il ruolo di parametro per la determinazione della pena (art. 133 c.p.), ma anche una diretta incidenza sulla tipicità del fatto.
La più recente giurisprudenza estende la rilevanza della colpa lieve anche ad addebiti diversi dall’imperizia.
continua...
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