Le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l’esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario
Il conflitto sollevato dal TAR Lazio va invece risolto in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dando continuità ai principi di diritto in riferimento ai casi in cui, quale quello di specie, la pretesa creditoria dell’assistito dal Servizio sanitario nazionale involga l’erogazione di farmaci indispensabili e insostituibili e, dunque, si correli al suo diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione; in questi casi si è affermato che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e Amministrazione, con l’esclusione di un potere autorizzatorio, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dall’art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, e presupposto dall’art. 442 cod. proc. civ.
Ne consegue che anche la controversia in esame, involgente la pretesa al rimborso della spesa erogata dall’assistito per l’acquisto di farmaci in tesi indispensabili per la cura della patologia da cui era affetto e solo successivamente ricompresi nel prontuario farmaceutico nazionale, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva e neppure nella giurisdizione amministrativa di legittimità di cui all’art. 7 del CPA, ma è devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, vertendo su un diritto soggettivo di credito conciato al diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 2 agosto 2016 n. 16067