di Samuele Marinello
Rischio Sanità n.9 – Giugno 2003
I criteri di giudizio e il potere riduttivo
La vicenda in esame riguarda una minore rimasta gravemente lesa in conseguenza di un intervento chirurgico. Secondo quanto emerso dalla documentazione sanitaria, durante un intervento di peritonite, sopraggiungeva una marcata bradicardia, con frequenza cardiaca inferiore a 20 battiti al minuto, rientrata poi a sèguito di massaggio cardiaco esterno. Completata l’operazione, si provvedeva al trasferimento della paziente in sala di rianimazione per il decorso post-operatorio e, successivamente, in pediatria, fino alla dimissione con diagnosi di “paralisi cerebrale, esito di sofferenza encefalica tossico- anossica”. I genitori della minore adivano il Tribunale, chiedendo la condanna dell’Ospedale al ristoro del danno causato alla propria figlia. L’istanza risarcitoria si fondava su una perizia secondo la quale la grave cerebropatia era da attribuire all’insufficienza circolatoria manifestatasi nel corso dell’operazione, insufficienza a sua volta dipendente dalla somministrazione, allo scopo di indurre l’anestesia, di un farmaco denominato succinilcolina.
continua...
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