L’Aiuto Primario, anche in ragione dell’obbligo di garanzia verso il paziente su di lui gravante, non può restare inerte sino al momento in cui il Primario sia in concreto in grado di sovrintendere la situazione
Il debitore è di regola tenuto a una normale perizia, commisurata alla natura dell’attività esercitata (secondo una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che ove privo delle necessarie cognizioni tecniche il debitore rimanga esentato dall’adempiere l’obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell’attività esercitata); mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore di attività.
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