L’acquisizione del consenso informato del paziente da parte del sanitario costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente a oggetto l’intervento terapeutico, e costituisce autonoma fonte di responsabilità
Il danno biologico -cioè la lesione della salute-, quello morale -cioè la sofferenza interiore- e quello dinamico-relazionale -altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona- costituiscono pregiudizi non patrimoniali diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti.
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