Il privato non ha una posizione di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo in ordine agli atti con i quali l’amministrazione sanitaria organizza e attua al proprio interno l’attività di prevenzione e gestione del rischio (c.d. risk management) per un più efficiente implementazione, sul piano generale, dei livelli essenziali di assistenza e una miglior tutela della salute dei pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale.
Al riguardo si deve tenere presente che, ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. n. 208 del 2015, la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente, e tale disposizione si riferisce, evidentemente, a una migliore gestione del rischio connesso agli errori sanitari e alla responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche.
Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’art. 1, comma 539, della l. n. 208 del 2015, come modificato dall’art. 16, comma 1, della l. n. 24 del 2017, ha previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongano che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (c.d. risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti:
- a) l’attivazione dei percorsi di audit o di altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con la segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari e con l’espressa previsione, introdotta dalla n. 24 del 2017, che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari;
- b) la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e la facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
- c) la predisposizione e l’attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
- d) l’assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;
d-bis) la predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto, con l’espressa previsione che detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria.
continua...
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