E’ insegnamento della giurisprudenza che nella incompletezza della cartella clinica – che è obbligo del sanitario tenere invece in modo adeguato – si rinviene il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato (tra gli arresti più recenti v. Cass. sez. terza, 27 aprile 2010 n. 10060) per cui riguardo la responsabilità professionale del medico il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno;
continua...
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