di R. Tacconi
Rischio Sanità n. 43 – dicembre 2011
La “semplicità” della giurisprudenza
Sgombriamo subito il campo da un equivoco: il settore sanitario non subisce un sistema di vessazioni particolari sul piano giuridico.
In qualsiasi campo produttivo o di fornitura di servizi, il centro del sistema di responsabilità civile è rappresentato dall’utilizzatore del prodotto, dell’attività o del servizio.
All’utente si chiede di provare il danno ed il nesso causale con l’attività del terzo presunto responsabile, a questo si chiede di dare la prova dell’assenza di un suo inadempimento o di un suo errore.
• Ciò vale per la responsabilità del datore di lavoro, che, in base all’art. 2087 c.c., è una responsabilità di carattere contrattuale, che rientra nel canone appena descritto.
• Ciò vale per la responsabilità del produttore di beni destinati al largo consumo, in base al codice del consumo (d.lgs 206/2005).
• Ciò vale per la responsabilità di chi fornisce attrezzature di lavoro per le imprese (d.lgs. n. 81 del 2008, art. 23, come da Cassazione Penale, sez. III, 27 aprile 2011, n. 16436).