Rischio Sanità n. 47 – dicembre 2012
È entrato in vigore il 15 agosto 2012 il “Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali” ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 firmato da Napolitano a Stromboli il 7 agosto 2012. All’articolo 5 è disposto l’obbligo di assicurazione per cui “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivante al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva [.]”; tale obbligo è stato prorogato di dodici mesi, fino ad agosto 2013. Ma cosa intende il legislatore con “idonea assicurazione per i danni”?
Qual è l’applicabilità pratica della comunicazione al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, degli estremi della polizza? Quale la ratio legislativa?
continua...
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