La responsabilità penale del medico per omicidio e lesioni personali che si sia attenuto alle linee guida, ma ciò solo allorché invece avrebbe dovuto discostarsene in ragione della peculiare situazione clinica del malato e questo non abbia fatto per “colpa grave”, quando cioè la necessità di discostarsene era macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell’imputato.
Secondo l’imputazione, ai medici si contestava di avere omesso per negligenza e imperizia di effettuare accertamenti diagnostici cardiologici quali radiografia toracica e ecocardiogramma e, conseguentemente, di non avere prescritto adeguata terapia farmacologica per curare lo scompenso cardiaco di cui risultava affetto il paziente, che lo portava successivamente alla morte per insufficienza miocardica acuta da miocardite virale, riacutizzata, complicatasi in arresto cardiocircolatorio irreversibile.
I ricorrenti hanno sostenuto l’inapplicabilità della legge Balduzzi al caso in esame, sotto due profili:
- il primo di carattere temporale
- il secondo sul rilievo che nel caso in esame non si verteva in tema di imperizia ma di negligenza e imprudenza.
Tali deduzioni difensive non sono state ritenute condivisibili dalla Corte di Cassazione.
continua...
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