Nella responsabilità medica, l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.
Alcuni principi fondamentali che si svilupperanno:
- l’assunzione della posizione di garanzia
- la responsabilità di equipe, con particolare riferimento al peculiare settore dell’intervento sanitario diacronico
- lo scioglimento dell’equipe.
Quanto al primo dei tre profili richiamati, è noto che la fonte da cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta (esercizio di fatto di responsabilità gestoria) o altra fonte obbligante e che al fine di individuare lo specifico contenuto dell’obbligo come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta – occorre valutare sia le finalità protettive fondanti la posizione di garanzia sia la natura dei beni di cui è titolare il soggetto garantito, che costituiscono l’obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.
continua...
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