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La responsabilità dell’Ospedale prescinde dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori

Cassazione civile sez. III, 19/03/2018 n. 6689

Maggio 3, 2018 10:49 am by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

Nell’esercizio dell’attività medica occorre distinguere la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria da quella di cui è chiamato a rispondere il singolo medico che, in concreto, ha posto in essere la condotta colposa pregiudizievole per il paziente.

Con riguardo alla prima ipotesi di responsabilità, dottrina e giurisprudenza sono sempre state concordi nell’inquadrare la medesima nell’ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.

E’ stato altresì ormai da tempo chiarito che il rapporto paziente-struttura va considerato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, e qualificato come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento fissate dall’art. 1218 c.c.


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