La responsabilità dell’ente ospedaliero per i danni provocati dal medico suo dipendente al paziente per errori nella terapia o nell’intervento chirurgico ha natura contrattuale di tipo professionale, trovando fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria.
È peraltro, indifferente che si tratti di una struttura sanitaria pubblica (o, comunque, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale) ovvero privata, essendo sostanzialmente equivalenti a livello normativo gli obblighi gravanti sui due tipi di strutture nei confronti del fruitore del servizio: in entrambi i casi, eventuali violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazione di responsabilità o discriminazioni sul piano risarcitorio in ragione della diversa natura, pubblica o privata, della struttura.
A sua volta anche l’obbligazione del medico dipendente dall’ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul «contatto sociale», ha natura contrattuale.
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