di M. Ferlini
Rischio Sanità n. 35 – Dicembre 2009
L’estensione della responsabilità del primario (dirigente di secondo livello) va di pari in passo con l’estrema ampiezza e vastità dei poteri e delle funzioni che gli competono nell’ambito di una struttura sanitaria complessa.
Il primario (quale “medico in posizione apicale”), secondo il dettato dell’art. 63, d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 e dell’art. 7, d.p.r. 27 marzo 1969, n. 128, svolge, al tempo stesso, attività e prestazioni medico-chirurgiche, ed attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell’unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
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