Delle conseguenze dannose di un intervento chirurgico eseguìto in modo imperito possono essere chiamati a rispondere non solo i sanitari che l’hanno posto in essere, ma anche il medico curante della paziente il quale abbia dapprima prescritto la cura i cui effetti resero necessario l’intervento chirurgico (circostanza che rileva ai fini del nesso di causalità tra condotta e danno) e poi abbia omesso di informare i colleghi chirurghi del particolare tipo di cure cui era stata sottoposta la paziente, nonché delle peculiarità che tali cure comportavano (circostanza il che rileva sul piano della colpa).
continua...
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