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La responsabilità del farmacista

Marzo 14, 2014 4:43 pm by: Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A-

di M. Caiafa e D. Caiafa
Rischio Sanità n. 34 – Settembre 2009

L’attività del farmacista, in apparenza considerata come un’attività squisitamente imprenditoriale, ha la sua primaria finalità nella “esplicazione di servizio di pubblica utilità” (non soltanto quando viene svolta nei presidi ospedalieri) e, pertanto, a parte la qualifica del titolare – che necessita di abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo professionale (art. 2229 c.c.) con obbligatorio aggiornamento professionale – nel suo complesso, va vista nel cumulabile profilo imprenditoriale e di professionista autonomo, il tutto nella superiore garanzia di tipo pubblicistico.


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